venerdì 2 maggio 2008

“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”: finalmente è operativo!

Si tratta del nuovo “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, fortemente voluto dal ministro Rutelli ed approvato in extremis dall’uscente esecutivo Prodi (appena in tempo, fortunatamente), al quale ho dedicato vari post in questi mesi perchè segna un passo avanti importante per la tutela del paesaggio e dei beni culturali del nostro paese che finora non sono stati preservati in maniera inadeguata (vedi la distruzione ambientale…).
Si tratta di due Decreti Legislativi: il n° 62 del 26/03/2008 (in relazione ai beni culturali) e il n° 63 del 26/03/2008 (in relazione al paesaggio), i quali modificano il precedente Decreto Legislativo n° 42 del 22/01/2004 (il cosiddetto “Codice Urbani”, dal nome del ministro del centro-destra che lo creò…). Tali decreti sono stati prima approvati (il 25/01/2008) e poi adottati in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 19/03/2008, dopo aver ottenuto il parere favorevole della Conferenza Unificata (il 28/02/2008) e delle competenti Commissioni di Camera e Senato (il 5 e 6/03/2008): sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n° 84 del 09/04/2008 e sono entrati in vigore lo scorso 24 aprile 2008. Tra le varie categorie interessate, vi sono anche i geometri: il Consiglio Nazionale Geometri (presso il Ministero della Giustizia), con lettera di cui al prot. n° 2923 del 16/04/2008, ne ha infatti dato comunicazione a tutti Presidenti dei Consigli dei Collegi dei Geometri di tutte le sedi d’Italia. Entriamo nel dettaglio dei due decreti.
Il Decreto Legislativo n° 62/2008 riguarda i beni culturali: dall’entrata in vigore non saranno più considerati come delle “merci” ma, grazie ad un particolare coordinamento tra disposizioni comunitarie, accordi internazionali e normativa interna, ne verrà assicurata la tutela per la circolazione internazionale. È inoltre confermata la disciplina della Convenzione Unesco del 1970 contro l’illecita esportazione dei beni culturali e sulle azioni per ottenerne la restituzione. Alcune norme riguardano la salvaguardia del patrimonio culturale immobiliare di proprietà pubblica nell’ipotesi di dismissione o utilizzazione, al fine di evitare la continua perdita di immobili pubblici di particolare interesse storico ed artistico.
Il Decreto Legislativo n° 63/2008 riguarda il paesaggio: le modifiche introdotte alla parte Terza del Codice ruotano attorno al principio che “il paesaggio è un valore primario ed assoluto che deve essere tutelato dallo Stato” (come ribadito anche dalla Corte Costituzionale con sentenza n° 367 del 14/11/2007), bloccando il potere che finora spettava alle Regioni (e, in sub-delega, a Province e Comuni) in materia di tutela del territorio e che, proprio a causa dei forti interessi economici locali, stava portando ad una continua distruzione del nostro (già vulnerabile) territorio. Le principali novità introdotto da questo decreto sono:

  • definizione di paesaggio: è stata data una nuova definizione di paesaggio seguendo i principi espressi sia dalla Corte Costituzionale che dalla Convenzione Europea ratificata nel 2004;
  • pianificazione paesaggistica: la pianificazione deve essere lo strumento prioritario per la tutela e la disciplina del territorio. La redazione del Piano Regionale spetta (naturalmente) sempre alle Regioni, ma il Ministero dei Beni Culturali deve obbligatoriamente partecipare all’elaborazione (congiunta con le Regioni) di quelle parti del piano che riguardano proprio i beni paesaggistici vincolati dalla ex legge Galasso o in base ad altri provvedimenti;
  • autorizzazione degli interventi sul paesaggio: ora le Soprintendenze (che finora avevano avuto un ruolo marginale in materia) dovranno emettere, prima che venga rilasciata l’autorizzazione paesaggistica dai Comuni, un parere vincolante preventivo sulla conformità dell’intervento ai piani paesaggistici ed ai vincoli. Le Soprintendenze dovranno esprimere il loro parere entro 45 giorni (non più entro 60): scaduto tale termine, dovrà essere indetta una conferenza dei servizi nell’ambito della quale la Soprintendenza ha ulteriori 15 giorni per emettere il proprio parere (in mancanza, decide la Regione o il Comune delegato). Infine potrà essere delegato il potere di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai Comuni solo se questi dispongono di adeguati uffici tecnici ed assicurino la separazione tra gli uffici che valutano gli aspetti urbanistici e quelli che valutano gli aspetti paesaggistici;
  • revisione dei vincoli: esiste l’obbligo di rivedere i vincoli esistenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, allo scopo di specificare le regole che devono essere osservate in virtù del vincolo (come inedificabilità assoluta, edificabilità entro certi limiti, ecc…);
  • demolizione degli ecomostri: viene istituita un’apposita struttura tecnica presso il MIBAC, incaricata di assistere i Comuni, e di intervenire quando necessario, per la demolizione degli ecomostri. Questo si ricollega alla disposizione contenuta nella Legge Finanziaria 2008 (precisamente all’art. 2, commi 404 e 405) che stanzia 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2009-2010 per gli interventi di recupero del paesaggio.

Si tratta quindi di un bel passo avanti nella tutela del nostro territorio: i decreti sono stati approvati in extremis prima della caduta del Governo Prodi, altrimenti dubito che sarebbero stati approvati dal nuovo esecutivo PDL-Lega che si insedierà tra pochi giorni. Ora dovremo vigilare affinché questo Codice venga fatto rispettare: lo dico perché ormai conosciamo i furbetti del “nuovo” esecutivo e come la pensano in materia ambientale! Ah, a proposito, proprio ieri sono rimasto incredulo e sbigottito leggendo il nome che sta circolando di colui che potrebbe essere il nuovo ministro dell’Ambiente: anzi colei, ovvero Michela Brambilla!!! Se fosse vero, allora dovremo rimpiangere il precedente verde Alfonso Pecoraro Scanio, per quanto non sia stato uno dei migliori ministri dell’Ambiente…

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