martedì 3 giugno 2008

Riparte il TESTO UNICO AMBIENTALE…

Il TESTO UNICO AMBIENTALE è il termine con cui è stato denominato il Decreto Legislativo n° 152/2006: decreto dal percorso un po’ turbolento, visto che è stato emanato nelle ultime settimane di vita del penultimo governo Berlusconi, mentre il successivo “decreto correttivo” (Decreto Legislativo n° 4 del 16/01/2008) che ne ha riscritto molte parti rendendolo dunque operativo (finalmente!) è stato emanato nelle ultime settimane di vita dello scorso governo Prodi. Non è difficile prevedere, però, che per essere applicato e reso esecutivo (e per fare ciò serviranno vari decreti applicativi) tale decreto avrà ancora un percorso difficile perché questi decreti applicativi saranno emanati da un governo avverso a quello precedente, soprattutto per quanto riguarda la politica ambientale.
Diamo un’occhiata alle novità introdotte dal decreto correttivo che, come detto, è il Decreto Legislativo n° 4 del 16/01/2008 pubblicato nel Supplemento Ordinario n° 24/L alla Gazzetta Ufficiale del 29/01/2008. Tratteremo di “Rifiuti, materie seconde e sottoprodotti”, “Acque reflue, fanghi e risorse idriche”, “Bonifiche e siti contaminati” e “VIA, VAS e AIA”. Di queste novità ne ha trattato la rivista “Hi-Tech Ambiente” nel suo n° 4 di maggio 2008, dalla quale traggo spunto.
Rifiuti, materie seconde e sottoprodotti. In tema di rifiuti, per la definizione di “materie, sostanze e prodotti secondari” si rinvia all’emanazione di un decreto entro il 31/12/2008. Per la cosiddetta “materia seconda” è stata introdotta la priorità di essere recuperata e riutilizzata anziché essere utilizzata come fonte di energia (poveri inceneritori…, speriamo bene!). Vengono introdotti criteri più restrittivi per i sottoprodotti eliminando il precedente regime di favore riservato a coke di petrolio, ceneri di pirite e rottami ferrosi. È stata introdotta una distinzione tra le operazioni di recupero dei rifiuti e quelle di deposito temporaneo. Si sono dichiarati illegali i dissipatori di rifiuti alimentari (ovvero quegli apparecchi elettronici che, tramite opportuno trattamento, permettevano di scaricare i rifiuti domestici nella rete fognaria). Sono stati definiti criteri più precisi per il riutilizzo di terre e rocce da scavo. L’esenzione della presentazione del MUD riguarderà non solo gli imprenditori agricoli ma anche le aziende che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e quelle che hanno meno di 10 dipendenti e non producono rifiuti pericolosi. È stato reintrodotto l’obbligo di vidimazione dei registri di carico/scarico dei rifiuti: la vidimazione dovrà essere effettuata dalle Camere di Commercio le quali imporranno però una tariffa di 30 euro per ogni registro (e questa misura ha sollevato molte polemiche…).
Acque reflue, fanghi e risorse idriche. Nuove definizioni sono state date a “scarico”, “acque reflue industriali” e “acque reflue urbane”. È stato soppresso il meccanismo del silenzio-assenso per le domande di autorizzazione agli scarichi. È stata limitata la possibilità di diluire gli scarichi, che ora spetta agli impianti di trattamento delle acque reflue industriali che trattano sostanze pericolose e ricevono tramite condotta acque reflue urbane o provenienti da altri stabilimenti. Qualora più stabilimenti abbiano lo scarico finale in comune, dovranno obbligatoriamente costituire un consorzio per il loro trattamento.
Bonifiche e siti contaminati. Nel “secondo correttivo” sono state apportate alcune modifiche all’analisi di rischio, mentre per una revisione più approfondita si rimanda all’emanazione di un “terzo correttivo” entro il 30/06/2008 (anche se credo che per tale data il nuovo esecutivo non emani questo provvedimento…). Nel frattempo, si continuano ad usare i criteri previsti dall’allegato 1 alla parte IV del D.Lgs. n° 152/06 (sono state apportate solo alcune modifiche tecniche relative alla valutazione della contaminazione delle acque sotterranee). È stato aggiunto un articolo (il 252-bis) al D.Lgs. n° 152/06 riguardante i “siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale”: le nuove disposizioni vogliono snellire e velocizzare le procedure di bonifica e riconversione, ripristinando sostanzialmente la procedura prevista dal D.M n° 471/99.
VIA, VAS e AIA. Sono state riscritte le norme in materia di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e di VAS (Valutazione Ambientale Strategica), adeguandole alle direttive europee. Tra le altre, sono stati stabiliti dei tempi certi per l’ottenimento della VIA, che dovrà essere tra i 150 e i 330 giorni: in caso di superamento dei termini, deciderà il Consiglio dei Ministri eliminando così il precedente meccanismo del silenzio-rigetto. Saranno assoggettati a VIA anche gli impianti di recupero sottoposti a procedure semplificate, mentre per altri impianti è stato tolto l’obbligo di VIA, come ad esempio quelli per il recupero dei rifiuti non pericolosi con capacità inferiore alle 10 tonnellate al giorno. Per quanto riguarda il coordinamento tra le procedure di VIA e quella di AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), si è introdotto un procedimento unico per gli impianti di competenza statale, spingendo le Regioni a fare altrettanto per i progetti di loro competenza.
Ora dunque ci rimettiamo nelle mani del nuovo governo (il Berlusconi IV): speriamo che questa continua alternanza politica non si rifletti sulla messa in opera finale del TESTO UNICO AMBIENTALE. Per il bene del nostro paese e soprattutto per la tutela del nostro territorio, speriamo che quei decreti applicativi vengano emanati il più presto possibile senza stravolgere l’ossatura del precedente decreto, perché il nostro paese ha fortemente bisogno di una normativa certa e seria per la tutela del suo fragile territorio e dell’ambiente che lo circonda.

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